Alcuni chiarimenti molto necessari…..
Negli ultimi giorni stanno girando alcuni post tendenziosi che vorrebbero screditare la figura del Maestro di Arrampicata Sportiva (MAS) IAMAS e lasciano intendere che tale figura professionale non goda del necessario riconoscimento giuridico. Ciò è del tutto falso. Vediamo subito perché.
1. Il MAS IAMAS è una figura professionale non organizzata in ordini o collegi riconosciuta ai sensi della legge 4/2013. Tale legge, “in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione” disciplina, appunto, le professioni non organizzate in ordini o collegi. Ai fini della legge 4/2013, per “professione non organizzata in ordini o collegi”, si intende “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. Dimostreremo al punto successivo che l’insegnamento dell’arrampica in ambiente naturale e non, non è prerogativa delle guide.
Diciamo subito però che la formazione dei MAS IAMAS prevede 500 ore interamente dedicate alla tecnica di arrampicata. Per un confronto, il percorso professionale per GA ne prevede 800 per l’accompagnamento in montagna in tema di ascensioni su roccia, ghiaccio, scialpinismo e arrampicata. Buona parte della formazione dei MAS si svolge outdoor. Inoltre l’adesione a IAMAS obbliga agli aggiornamenti professionali e alla formazione continua. Non si tratta quindi di una scorciatoia, come qualcuno afferma, casomai di un percorso innovativo ed esclusivo, altamente specializzato. I nostri Maestri lavorano duramente per ottenere le loro competenze ma non si vede perché per realizzare il loro sogno debbano essere obbligati a diventare professionisti anche nello sci alpinismo e nel ghiaccio.
2. La Guida Alpina NON è l’unica figura che può insegnare professionalmente l’arrampicata in ambiente naturale. Il MAS IAMAS esercita legittimamente la professione di Maestro di Arrampicata Sportiva Metodo Caruso nelle falesie naturali (a prescindere dall’altezza) e su strutture artificiali in quanto nella legge 6/89 relativa all’ordinamento della professione di guida alpina non è minimamente contemplato l’insegnamento della tecnica del movimento nell’arrampicata sportiva e, quindi, del Metodo Caruso. Per verificarlo basta leggere la legge stessa. All’articolo 1 troviamo: “È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo”.
All’art. 2 leggiamo che “Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 (quello sopra citato), su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nell’albo professionale…”
Dunque, il terreno di “riserva” delle Guide è costituito dalle attività a), b), c) che esse possono esercitare su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà.
Siamo consapevoli del dettato di legge e lo rispettiamo, ma non cogliamo nessun riferimento all’ insegnamento della tecnica del movimento e del Metodo Caruso nell’arrampicata sportiva, né all’impossibilità per altre figure professionali di insegnare questi contenuti.
Proseguendo, l’art. 10 della legge 6/89 indica l’arrampicata sportiva su roccia o ghiaccio come possibile specializzazione delle GA. Anche a questo proposito rileviamo che il semplice fatto che una certa attività rientri tra le possibili specializzazioni della GA non significa che sia a quest’ultima riservata in via esclusiva. Ad esempio, molte regioni hanno introdotto figure professionali che la legge statale prevede espressamente come specializzazioni della Guida (v. speleologia).
La legge n. 6/1989, inoltre, non dispone l’esclusiva a favore delle Guide Alpine neanche con riguardo ad ogni tipo di attività professionale di accompagnamento in ambiente montano, fatto ribadito anche dal giudice amministrativo (cfr. TAR Piemonte, sentenza n. 564 del 2018). Al contrario, come si evince dal già citato art. 2, l’ambito riservato in via esclusiva alle Guide Alpine si sostanzia soltanto in quelle attività di ascesa in montagna per la cui pratica in sicurezza devono essere utilizzati tecniche, attrezzature e materiali prettamente alpinistici. Tale conclusione, peraltro, è stata autorevolmente confermata dalla Corte costituzionale, laddove essa ha avuto modo di precisare che ciò che distingue la figura professionale della Guida Alpina è, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane, bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti «l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche» o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi” (sent. n. 459/2005).
Sulla base di queste premesse, il MiSE (ora MIMIt) ha riconosciuto, tra le professioni non organizzate in ordini o collegi, altre figure che possono operare in ambiti in cui operano anche le GA, quali le Guide canyoning, le Guide Ambientali Escursionistiche e, appunto, i Maestri di Arrampicata Sportiva – Metodo Caruso.
3. A ulteriore riprova che il campo di riserva e di interesse delle Guide è quello dell’accompagnamento in montagna e l’insegnamento delle tecniche alpinistiche che implicano l’uso di materiali specifici come ramponi, piccozze, ecc. (come conferma il loro titolo per esteso: Guida alpina/Maestro di Alpinismo) possiamo menzionare anche il fatto che avrebbero potuto facilmente includere nel loro percorso l’insegnamento della tecnica del movimento grazie al fatto che Paolo Caruso è un loro collega. Invece hanno lasciato che fosse un gruppo di ex-allievi dello stesso a raccoglierne l’eredità e a portarne avanti il lavoro in modo strutturato e professionale.
4. In merito poi all’affermazione che il MIMIt “si limita ad accertare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione ai fini dell’inserimento nell’elenco delle associazioni professionali, nella quale è già precisato che l’attività stessa non contempla attività riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c.” rileviamo anche qui una scarsa conoscenza delle procedure. IAMAS ha presentato nel luglio 2020 la domanda che comprendeva anche il parere pro veritate di un costituzionalista in merito alle possibili sovrapposizioni dell’attività professionale del MAS con quella della GA. Abbiamo ricevuto una richiesta di integrazioni a dicembre del 2021 e un’altra comunicazione ai primi di gennaio 2022 a cui abbiamo risposto con il supporto di un avvocato amministrativista. L’accoglimento è arrivato solo a fine gennaio con la richiesta di inviare la dichiarazione di cui sopra. Questa rappresenta pertanto l’ultimo passaggio dell’iter amministrativo previsto per richiedere l’iscrizione negli elenchi delle associazioni riconosciute ai sensi della legge 4/2013 che si ottiene soltanto quando non esiste conflittualità con le attività riservate alle professioni ordinistiche, riconoscimento, quindi, che non è per nulla scontato.
Speriamo con ciò di aver veramente chiarito chi può insegnare l’arrampicata in ambiente naturale. Chi avesse bisogno di ulteriori chiarimenti può scrivere a: info@iamas.it