Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS

La nuova professione riconosciuta ai sensi della legge 4/2013

IAMAS, fondata nel 2019, è un’associazione italiana senza fini di lucro che riunisce coloro che svolgono per professione, anche in modo occasionale e non continuativo, la professione di Maestro di Arrampicata Sportiva. In particolare, la professione dei MAS IAMAS include:

  • l’attività di insegnamento, descrizione, spiegazione, illustrazione e allenamento degli aspetti tecnici, didattici, agonistici, psicomotori e socioculturali dell’arrampicata sportiva basandosi sulla metodologia denominata Metodo Caruso®. Il Maestro di Arrampicata Sportiva opera nelle falesie naturali (a prescindere dall’altezza) e su strutture artificiali;
  • l’attività di insegnamento, descrizione, spiegazione, illustrazione degli esercizi propedeutici del Metodo Caruso® denominati le Matrici;
  • la progettazione, la programmazione e lo svolgimento di corsi, laboratori e iniziative didattiche, formative e divulgative in senso lato inerenti il Metodo Caruso®.

IAMAS nasce nel 2019 grazie ad alcuni istruttori del Metodo formatisi con Paolo Caruso presso la scuola IAMA del Club Alpino San Marino e altri sostenitori. Va però specificato che Caruso, ideatore del Metodo, è totalmente estraneo alla fondazione di IAMAS. Oggi nell’Associazione riveste il ruolo di Supervisore Tecnico ed è garante per la qualità della formazione erogata. La scelta di avvalersi di questa metodologia è legata al fatto che essa costituisce l’unico sistema organico, fondato su basi scientifiche, che analizza in modo completo le diverse componenti biomeccaniche del movimento del corpo umano, in particolare sul terreno verticale e in arrampicata. Il Metodo è inoltre efficace per l’insegnamento a persone con diverse tipologie di disabilità, essendo incentrato sul miglioramento delle capacità motorie e psicofisiche individuali e sull’integrazione mente-corpo, stante la vocazione fortemente inclusiva dell’Associazione.

Dal 31 gennaio 2022 IAMAS è iscritta nella sezione II dell’elenco delle Associazioni Professionali non organizzate in ordini, albi e collegi, istituito ai sensi della Legge n°4/2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) a cui spetta anche il compito di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge stessa (Art. 10). Ma cosa vuol dire tutto ciò? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Cosa sono le professioni “non organizzate in ordini o collegi”?

I professionisti che, come i Maestri IAMAS, operano senza appartenere a un albo o un ordine professionale sono moltissimi, ad esempio: guide ambientali escursionistiche, guide canyoning, guide cicloturistiche, pedagogisti, ma anche sociologi, tributaristi, interpreti, psicomotricisti, pedagogisti, amministratori di condominio, grafici, webmaster, consulenti aziendali e numerosi altri. Tecnicamente, i loro ambiti di servizio sono definiti “professioni non regolamentate” poiché non sono mai stati oggetto di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. A regolamentare per la prima volta in modo organico queste professioni è stata proprio la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 che ha avuto il merito di riconoscere dignità giuridica a quasi 4 milioni di professionisti (e oltre 200 professioni) sino ad allora relegati ai margini del mercato professionale.

Da oltre 15 anni, dall’UE provengono forti spinte verso una riduzione del livello di regolamentazione delle professioni, l’eliminazione di regole restrittive e ingiustificate, l’ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori e dunque la libera concorrenza, garantendo al contempo la qualità delle prestazioni fornite1. La Legge 4/2013 si inserisce in questo solco.

L’art. 1, comma 2, della suddetta Legge definisce la professione non organizzata in ordini o collegi come “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

La professione del MAS IAMAS si sovrappone con quella delle Guide Alpine?

Coerentemente con le previsioni della legge 4/2013,  i MAS IAMAS prestano un servizio a favore di terzi con il concorso prevalente di un lavoro intellettuale, l’insegnamento dei contenuti tecnici e didattici del Metodo Caruso®. È, questo, un aspetto di primaria importanza in quanto marca la sostanziale differenza con la professione di Guida Alpina-Maestro di Alpinismo, legittimandone l’autonomo riconoscimento ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 4, anche alla luce di quanto precisato con la circolare MiSE n. 3708/C del 2018. Infatti, l’insegnamento del Metodo Caruso® non rientra tra le attività formative e, quindi, tra le competenze della suddetta categoria professionale (si veda, in proposito, la legge n. 6/89 che istituisce la figura). D’altra parte, la professione del MAS IAMAS esclude esplicitamente tutte le attività di accompagnamento in montagna e di insegnamento relativamente alle tecniche e ai materiali (quali ramponi, piccozze, ARTVA, chiodi da ghiaccio, ecc.) specifici ed esclusivi degli ambienti alpinistici e innevati, che sono di competenza delle sole Guide Alpine.

Pertanto, i Maestri IAMAS svolgono una professione chiaramente distinta e separata da quella delle Guide Alpine-Maestri di Alpinismo. Ma va anche detto che nessuna previsione legislativa nazionale riserva a questa categoria l’insegnamento dell’Arrampicata Sportiva.

Perchè è importante la nascita di IAMAS

Considerando che molti importanti paesi, europei e non, hanno già da anni riconosciuto la professione di Maestro di Arrampicata, la nascita di IAMAS e il suo riconoscimento ai sensi della legge 4/2013 contribuisce a colmare un vuoto che in Italia dura da almeno 3 decenni. Ma non solo. Infatti IAMAS contribuisce anche a:

  1. garantire qualità e rappresentanza alla professione di Maestro di Arrampicata Sportiva;
  2. aprire nuovi sbocchi occupazionali nel settore del turismo e dello sport, accessibili da tutto il territorio nazionale, incluse le isole e i territori dotati di falesie naturali ma non di montagne con pareti alpinistiche;
  3. garantire l’indipendenza del Maestro di Arrampicata Sportiva rispetto ad altre figure professionali del settore, analogamente a quanto succede negli altri paesi europei, ed evitare che venga ricompresa all’interno di ordini esistenti, con il rischio di comprimerne lo sviluppo qualitativo e di ingessare un mercato occupazionale giovane e nuovo;
  4. raggiungere elevati standard di qualità tecnica, basando la formazione su un sistema la cui eccellenza è riconosciuta anche all’estero da alcuni Professeurs d’escalade e Guides de Montagne ed è facilmente riscontrabile.

Per concludere, teniamo a sottolineare che IAMAS non si pone in contrasto con le altre realtà esistenti. Al contrario, siamo convinti che la sinergia di competenze diverse possa apportare benefici a tutte le categorie. L’unicità del Metodo Caruso nell’insegnamento dell’arrampicata è un valore aggiunto e marca la positività di una proposta che vuole essere inclusiva, con l’obiettivo di creare rapporti fondati sul rispetto reciproco, sulla lealtà e sulla collaborazione tra le varie realtà nazionali e internazionali.

1 Si veda, ad esempio, la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 recepita nel nostro ordinamento con il d. lgs. n. 9 novembre 2007, n. 206; la Direttiva 2006/123 CE, c.d. direttiva Bolkenstein, recepita con il d. lgs. n. 59/2010; il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e regolamentari (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137)