Guida Alpina, Maestro di Arrampicata, Istruttore…?

Una disamina oggettiva delle diverse figure, al di là degli interessi di parte

Sinceramente, avremmo evitato di scrivere l’ennesimo articolo sul tema, ma non possiamo non rimandare al mittente i recenti tentativi di screditare e sminuire le professioni “non organizzate in ordini e collegi” di cui alla legge 4/2013. In particolare, ci riferiamo, ovviamente, a quella di Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS chiamata in causa sia delle Guide Alpine sia da una asd da cui prendiamo le dovute distanze sia per i contenuti che per le modalità con cui questi vengono promossi.
Nelle righe che seguono vorremmo cercare di fare un po’ di onesta chiarezza sulle diverse opzioni a disposizione di chi vuole insegnare ad arrampicare, per passione e/o per lavoro, al di là degli interessi di parte, lasciando al lettore la possibilità di orientarsi tra le diverse situazioni e possibilità.

Prima, però, abbiamo il dovere di sfatare alcune incredibili affermazioni che continuano a circolare:

1. non è vero che chiunque può improvvisarsi Maestro di Arrampicata e operare senza competenze e capacità al riparo della legge. Questo principio è chiarito all’art. 1 della l. 4/2013 dove si legge che l’esercizio delle professioni anche dette “non regolamentate” è, si, fondato “sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica”, ma anche “sulle competenze”. Lo stesso articolo impone al professionista “il rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità”;

2. non è vero che il concetto della legge 4/2013 “NON è quello di creare professioni che debbano dare delle garanzie all’utenza, come quelle legate ad esempio alla nostra professione (leggi la Guida Alpina) e quindi all’incolumità delle persone”. Infatti la legge prevede che i professionisti di queste professioni possano riunirsi in associazioni il cui ruolo è, tra gli altri, di vigilare sulla condotta professionale degli associati sulla base di codici di condotta redatti ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo (d.l. 206/2005) e di promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente. Tra queste, è obbligatoria l’attivazione di uno sportello di riferimento per il consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti. Alle associazioni compete anche la promozione della formazione permanente, la vigilanza sul possesso di assicurazione RC (ove richiesta), il rilascio dell’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati;

3. non è vero che le associazioni professionali create ai sensi della legge 4/2013 comunicano “utilizzando i canali ufficiali dei Ministeri, come in questo caso, il Mimit, (ex Mise)”. Al contrario, è il MIMIT che per un principio di trasparenza richiede alle associazioni professionali le cui domande di iscrizione sono state accettate di fornire informazioni corrette e aggiornate ai fini dell’inserimento nell’elenco pubblico che è integralmente gestito dal Ministero;

4. non è vero che l’articolo 2 della legge quadro nazionale sulle Guide Alpine (n. 6/89) riserva a loro lo svolgimento a titolo professionale dell’attività su roccia senza limiti di difficoltà. Quello che dice esattamente tale articolo è che “lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine”. Le attività citate al comma 1 sono le seguenti:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
Dunque, l’insegnamento dell’arrampicata sportiva non è ambito di riserva delle GA, esattamente come non lo sono attività come l’escursionismo e il canyoning, cosa già stabilita da diverse sentenze.

Invece, è sicuramente vero che gli standard formativi dei MAS IAMAS sono molto alti e verificabili. Infatti, la formazione erogata da IAMAS sulla tecnica e la didattica dell’arrampicata sportiva si basa sul Metodo Caruso ed è la più conosciuta, completa e accurata attualmente disponibile sul mercato, nel nostro paese e anche all’estero. Questo aspetto senza ombra di dubbio ci distingue da tutte le altre realtà: l’aver messo al primo posto il contenuto tecnico e didattico, cosa che consideriamo imprescindibile per chiunque voglia intraprendere l’insegnamento dello sport arrampicata con onestà e senza ipocrisie. Senza un contenuto adeguato nessuno potrebbe e dovrebbe parlare di insegnamento, cosa che invece continua ad accadere regolarmente, come se fossimo rimasti indietro di decenni.

 

Le possibilità di formazione, professionale e non, nell’ambito dell’arrampicata sportiva

Vediamo adesso, contenuto tecnico a parte, quali sono le diverse possibilità di formazione disponibili oggi in Italia, che caratteristiche hanno le varie figure e se si configurano o no come professioni. Ma prima un’ultima premessa: l’arrampicata è un’attività che impegna il praticante a tutti i livelli – corpo, mente, emozioni – ed è potenzialmente pericolosa, pertanto l’insegnante ha una grande responsabilità. Come tutte le attività complesse non si può improvvisare, eppure i corsi dei diversi enti che formano guide, istruttori, maestri hanno durata, costi e programmi molto diversi fra loro, come fare a decidere? Proviamo a dare qualche spunto utile.

Guida Alpina – Maestro di Alpinismo – Noblesse oblige, non possiamo che iniziare dalla figura più antica e la più polivalente. Nonostante l’astio e la determinazione con cui la categoria si ostina a contrastare anche i legittimi tentativi di diversificare, innovare e allargare (in linea con i principi della UE) il mercato delle professioni montane, quella di Guida Alpina è innegabilmente una nobile attività che richiede una solidissima preparazione atletica e alpinistica. Storicamente la nascita della professione si fa risalire al 1786 con la prima salita del Monte Bianco, ma la prima Società delle Guide fu creata due secoli fa a Chamonix. Quella di GA è una professione ordinistica, regolata da una norma dello Stato (la legge quadro n. 6/89). In base a questa legge, le guide svolgono accompagnamento di persone in ascensioni su roccia e ghiaccio, in escursioni in montagna, in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche. Inoltre, insegnano le tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche. Queste attività sono, per legge, riservate alle Guide e chi le esercita senza la necessaria qualifica commette il reato di esercizio abusivo della professione. Le Guide possono anche insegnare l’arrampicata ma su questa attività, come già detto, non hanno l’esclusiva. Il percorso per diventare Guida Alpina è lungo e complesso (800-1250 ore). Per accedere occorre superare un test teorico e pratico e possedere un cv che dimostri una solida esperienza in alpinismo, scialpinismo, arrampicata su roccia, ghiaccio e misto. Inoltre, bisogna mettere in conto una spesa di oltre 20.000 euro.

Un po’ troppo per insegnare solo l’arrampicata? Non possiamo darvi torto. Vediamo allora le altre possibilità.

Maestro di Arrampicata Sportiva – Il 31 gennaio 2022 il Ministero delle Imprese e dello Sviluppo Economico (oggi delle Imprese e del Made in Italy) ha accolto l’istanza di IAMAS per l’iscrizione nell’Elenco delle Associazioni professionali “non regolamentate” costituite ai sensi della legge n. 4 del 2013. Con questo provvedimento “storico” per il nostro settore, il Maestro di Arrampicata Sportiva è stato riconosciuto, per la prima volta in Italia, come figura professionale a sé stante, indipendente dalle Guide Alpine e diversa dai lavoratori sportivi di cui parleremo più sotto. Ciò che caratterizza questa figura è l’insegnamento della tecnica di arrampicata, anche denominata Metodo Caruso. La precisazione è importante perché è proprio questa peculiarità a distinguere il MAS IAMAS dalla GA e da tutte le altre realtà, garantendo che uno dei requisiti fondanti della legge 4/2013, ovvero il rispetto degli ambiti lavorativi riservati alle professioni ordinistiche (come quella di GA) sia soddisfatto. Il Maestro IAMAS è una figura professionale altamente specializzata nell’insegnamento della tecnica. Può operare indoor e outdoor, anche su vie di più a tiri, purché attrezzate. Il corso per diventare MAS prevede 2 gradi che hanno una durata, rispettivamente, di 350 ore + 50 di tirocinio, e di 100 ore, per un totale di 500 ore interamente dedicate alla tecnica di arrampicata, agli aspetti relativi alla sua applicazione e alla didattica. È un percorso impegnativo ma coerente con l’apprendimento professionale del Metodo che non risulta possibile in tempi minori a quelli proposti. Per accedere al corso di 1° grado occorre superare una prova pratica e teorica che dimostri la corretta conoscenza delle tecniche di base del Metodo Caruso su un livello minimo di 6b. Per ottenere la qualifica completa di MAS di II grado il livello minimo richiesto è 7a. Per i corsi di primo e secondo grado occorrono all’incirca 6000 euro. Il MAS IAMAS può esercitare come lavoratore autonomo o subordinato. IAMAS è attualmente l’unica associazione professionale di Maestri di Arrampicata Sportiva in Italia, ed è iscritta nella sezione II dell’elenco del MIMIT.

Piccola digressione sulle professioni “non regolamentate”

Considerata la novità apportata da questa figura, è importante approfondire brevemente il tema. Infatti, molti si domanderanno: cosa vuol dire professione “non regolamentata”?
Il nostro ordinamento prevede, accanto alle professioni “ordinistiche” professioni che non necessitano dell’iscrizione a un ordine o a un collegio professionale per poter essere esercitate. Si tratta di attività economiche volte “alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. Le tipologie di professioni non regolamentate sono numerose e si ritrovano in settori come le arti, le scienze, i servizi alle imprese e la cura alla persona quali: tributaristi, amministratori di condominio, fisioterapisti, bibliotecari, statistici, pedagogisti, pubblicitari, web master, ma anche guide escursionistiche, guide canyoning, ecc.

In assenza di un quadro specifico di riferimento, un problema comune di questi professionisti è dimostrare le proprie competenze, soprattutto a tutela del consumatore che ricerca i loro servizi. A questo ha pensato la legge 4/2013 prevedendo la possibilità di formare associazioni professionali di natura privatistica (come IAMAS). Queste associazioni, che operano senza vincoli di rappresentanza esclusiva e non hanno scopo di lucro, hanno il fine di valorizzare e assicurare le competenze e l’aggiornamento professionale degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche. Devono inoltre garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione. Queste associazioni annualmente possono rilasciare ai soci l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati. Tale documento non è necessario per l’esercizio dell’attività professionale ma può essere richiesto, ed esibito, dal professionista per dimostrare la propria preparazione e la conformità ai requisiti assicurativi, di aggiornamento e di comportamento. Le associazioni professionali come IAMAS svolgono, quindi, un ruolo cruciale di garanzia paragonabile, per certi versi, a quelli di un ordine o di un collegio. A 10 anni dalla sua emanazione, molti esperti concordano che l’approccio basato sull’autoregolamentazione volontaria proposto dalla legge 4/2013 si è dimostrato efficace nel garantire standard professionali elevati.

Tecnico sportivo o Istruttore di Arrampicata – Passando a un ambito abbastanza diverso, quello sportivo, abbiamo i tecnici o gli istruttori di arrampicata formati da Federazioni Nazionali come la FASI o Enti di promozione sportiva come UISP, USACLI, OPES o CSEN. La legge di riferimento per questi lavoratori sportivi è il decreto legislativo 120/2023, l’ultimo in ordine di tempo della Riforma dello Sport articolata, come noto, in 5 decreti emanati nel 2021. I lavoratori sportivi sono tesserati che esercitano l’attività sportiva a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo a fronte di un corrispettivo e possono essere professionisti o dilettanti (se operano per associazioni o società con prevalente finalità altruistica). Il rapporto di lavoro sportivo può avere natura subordinata o autonoma e, nell’area del dilettantismo, anche occasionale. Questo tipo di lavoro può svolgersi solo all’interno di associazioni o società sportive (ASD) riconosciute dal CONI e affiliate ad enti come quelli sopra citati. Ciò significa che anche gli allievi devono essere tesserati, cioè soci di queste associazioni o società sportive. Istruttori e tecnici di arrampicata sportiva operano generalmente indoor, anche se i regolamenti e i percorsi formativi variano da ente a ente e la tendenza è di includere l’outdoor. Vediamo un paio di esempi:

  • UISP Montagna – Per diventare “Tecnico di disciplina arrampicata sportiva siti naturali, strutture artificiali, boulder” occorre superare un test di idoneità, grado minimo richiesto in entrata 5c/6a. Il corso, che costa 160 euro, ha una durata di 64 ore + 20 di tirocinio, al termine del quale si affronta una verifica teorica e pratica. Il tecnico può operare indoor e outdoor, esclusivamente su vie sportive attrezzate.
  • FASI – La formazione dei Tecnici Federali di Arrampicata Sportiva FASI si articola su 4 livelli: Istruttore, Allenatore, Allenatore capo, Allenatore di IV livello. Il corso di primo livello è regionale, gli altri sono nazionali. Come si intuisce dal nome, i livelli successivi al primo sono incentrati sulla preparazione atletica, l’allenamento e l’assistenza degli atleti nelle gare, con crescenti livelli di autonomia e difficoltà. Per quanto riguarda il corso da Istruttore, per accedere occorre superare un test e avere buona esperienza di arrampicata sportiva, con capacità pari almeno al 6b Lead. La formazione teorico/pratica dura 72 ore + 48 ore di tirocinio verificato e prevede un test di verifica finale. Costo: 450 euro.

Le figure non professionali – Per concludere il quadro delle figure che possono insegnare l’arrampicata in Italia, non possiamo non citare gli istruttori IAMA del Club Alpino San Marino e quelli del Club Alpino Italiano, anche se possono svolgere la loro opera in ambito esclusivamente associativo, senza poter ricevere retribuzioni. I primi sono gli istruttori della scuola di alpinismo creata da Paolo Caruso a San Marino, appunto, l’Accademia Italiana Montagna Arrampicata. Questa scuola segue integralmente il Metodo, pertanto i suoi istruttori hanno un’ottima preparazione tecnica e didattica, al punto che diversi Istruttori hanno intrapreso con successo il percorso per diventare MAS professionisti in IAMAS. Gli Istruttori IAMA possono essere di I o II livello, inoltre la scuola forma anche Istruttori di sci alpinismo sul Metodo Caruso.

Per quanto riguarda il CAI, in base a quanto stabilito dalla l. 6/89 (la stessa delle GA) esso ha la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Il CAI è articolato in alcune scuole centrali e una miriade di sezioni e sottosezioni (circa 800 in totale) sparse su tutto il territorio nazionale. Ogni sezione del CAI può ospitare gruppi e scuole sezionali che operano in autonomia, organizzando le proprie attività sotto la supervisione delle commissioni e delle scuole regionali e centrali. Per l’insegnamento dell’arrampicata sono previste 2 figure: l’istruttore di arrampicata libera (IAL) e l’istruttore nazionale di arrampicata libera (INAL). Data la grande varietà delle proposte delle scuole locali, forniamo qui solo le informazioni relative al corso INAL. Il corso è riservato ai soci CAI in regola con la quota, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: Istruttore di Arrampicata Libera, Istruttore Nazionale di Alpinismo, Istruttore Nazionale di Scialpinismo, Guida Alpina, Aspirante GA. La formazione è suddivisa in 4 moduli di 3-4 giorni, il costo nel 2023 era di 150 euro.

Oltre al CAI, ci sono moltissime piccole associazioni nelle diverse regioni che si occupano principalmente di promuovere il territorio offrendo, tra le varie proposte, anche corsi di arrampicata. All’interno di queste associazioni operano – in alcuni casi legittimamente, in altri no – le varie figure sopra elencate (GA, IAMAS, UISP, FASI) ma anche soggetti senza alcun tipo di titolo. Non è possibile una disamina di tutte queste realtà. Come consiglio generale agli utenti possiamo raccomandare di verificare che nei programmi siano sempre presenti i riferimenti e i loghi delle associazioni nazionali citate in questo articolo, a garanzia della legittimità della proposta.

In conclusione…
Crediamo di aver fornito un quadro piuttosto approfondito della situazione e speriamo di aver chiarito definitivamente ogni dubbio. Se ce ne fosse bisogno, ricordiamo anche che in altri paesi europei la figura del Maestro di Arrampicata esiste da molto (in alcuni casi da decenni) ed è completamente separata da quella della Guida Alpina – Maestro di Alpinismo, come suggerisce anche il nome. Invitiamo, quindi, tutti gli interessati a fare le dovute distinzioni comprendendo le differenze che indubbiamente esistono tra le diverse figure legittime – ordinistiche, non ordinistiche, sportive – e quelle di dubbia legalità e competenza, quali presunti maestri o istruttori che si certificano da soli, senza arte né parte. Allo stesso tempo confidiamo che le guide alpine, prima o poi, arrivino a comprendere chi sono i veri abusivi e incompetenti, magari cercando alleanze per arginare un fenomeno in via di evidente espansione. Speriamo anche che sappiano aprirsi all’innovazione e al miglioramento delle loro già notevoli capacità, dedicando energie e tempo preziosi per risolvere le loro magagne interne, senza cercarle all’esterno dove non ci sono. Ad esempio:

  1. La figura di “Aspirante Guida 1”, introdotta in due o tre regioni italiane, con competenze diverse da quelle dell’Aspirante Guida, non è contemplata dalla l. 6/89. Ma è possibile scavalcare una legge dello Stato? Ed è possibile che questa figura esista solo in alcune regioni e non in altre? Il Collegio Nazionale non dovrebbe coordinare i Collegi regionali? Pertanto, la nuova figura dell’Aspirante Guida 1 è regolare? È riconosciuta solo nelle regioni che la contemplano, oppure anche a livello nazionale e internazionale?
  2. Come è possibile che ci siano in Italia categorie professionali quali gli Accompagnatori di Media Montagna che, pur essendo iscritti nei Collegi regionali delle guide alpine, non hanno diritto di voto? Nel 2024, almeno i diritti basilari non dovrebbero essere garantiti a tutti?